Art. 11.
(Agevolazioni per i crediti in materia di risarcimento dei danni da reati di omicidio e di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti).

      1. Dopo l'articolo 175 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

      «Art. 175-bis. - (Agevolazioni per i crediti in materia di risarcimento dei danni da reati di omicidio e di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti). - Alle azioni relative al risarcimento dei danni nelle ipotesi di cui agli articoli 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, 583, terzo comma, 584, 586, 589 e 590, secondo comma, limitatamente alle lesioni totalmente e permanentemente inabilitanti, del codice penale, si applicano le esenzioni di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, anche in ordine alle procedure

 

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di cui al secondo comma dello stesso articolo unico.
      Ai crediti nascenti dalle sentenze anche non definitive e dalle ordinanze o sentenze di attribuzione di provvisionale pronunciate nei processi conseguenti alle azioni di cui al primo comma è attribuito privilegio generale sui mobili e tali crediti sono collocati ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.
      Le somme liquidate a titolo di risarcimento per le fattispecie di cui al primo comma non sono assoggettabili ad azione esecutiva, a procedura concorsuale, ad obbligo di denuncia o ad imposizione fiscale».